In relazione alla notizia dell’incidente avvenuto a Schumacher, poi smentito, volevo ricordare a chi di dovere (non faccio nomi, ma si capisce) due leggi cardine dell’ordinamento giornalistico:
Legge sulla stampa 47/48 (attuazione del dettato costituzionale)
Art. 8: «Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare insieme gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi o contrari a verità […]. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono […]. Le rettifiche o le dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche […].»
Ordine dei giornalisti e accesso alla professione: l.3 febbraio 1963, n.69
Art. 2 – “Diritti e doveri”: «[…]. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori […].»
(tratte da R.Razzante, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, CEDAM, Padova, 2003).
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